Condizioni di fornitura e di vendita della Floragard Vertriebs GmbH für Gartenbau, 26135 Oldenburg – Germania
1. Le condizioni elencate trovano applicazione per tutte le vendite e forniture della Floragard Vertriebs GmbH orticoltura (Floragard). Condizioni contrattuali e di compravendita del compratore che sono contrarie o comunque divergono dalle nostre condizioni, si ritengono accolte solo a condizione che la Floragard ne aderisce esplicitamente e per iscritto. Salvo diversa previsione delle condizioni qui elencate, trovano applicazione le Incoterms in vigore alla stipula dei singoli contratti sia in Germania che all’estero.
2. Offerte della Floragard non sono impegnative. Accordi / intese prima della conclusione defi nitiva del contratto con punti di vendita, rappresentanti e agenti dalla Floragard, per diventare contenuto del contratto, necessitano della conferma scritta da parte della Floragard. Se la stipula è stata effettuata a un prezzo fi sso e si tratta di un contratto a prestazioni continuative o se in base ai termini di fornitura fi ssati, il periodo di esecuzione si protrae per oltre 4 mesi, ci riserviamo il diritto di adeguare dopo il quarto mese il prezzo, se per la merce da fornire si verifi cano variazioni dei nostri costi. Al compratore, se non è d’accordo con i nuovi prezzi, è concesso un diritto straordinario di disdetta del contratto.
3. Eccetto il ritiro della merce da parte del compratore, i prezzi per il trasporto ferroviario delle merci si intendono porto franco alla stazione accordata, per le forniture con camion le consegne si intendono porto franco a domicilio del compratore e per il trasporto merce via nave si intendono porto franco al porto di destinazione accordato. Gli originali dei documenti di trasporto sono da inviare da parte del compratore a Floragard,ove questa lo richiedesse. Al ritiro il pericolo di perimento della merce passa al com-pratore, appena questa è stata consegnata alla persona che esegue il trasporto.
4. Per il calcolo vengono applicati i listini prezzo validi al giorno dell’entrata dell’ordine. Spese addizionali imprevedibili che la Floragard deve sostenere per esempio a causa di agenti atmosferici o provvedimenti legali (p.es. punto verde, tasse stradali, imposte) vengono compensate dal compratore separatamente. I prezzi si intendono netto in Euro per unità. Ai predetti prezzi netto viene aggiunta l’IVA in vigore e valida al giorno dell’esecuzione o fornitura. I bancali necessari per il trasporto della merce vengono fatturati al prezzo separato di EUR 9,50 più l’IVA in vigore. Il relativo calcolo avviene insieme all’emissione della fattura per la rispettiva fornitura. Nei paesi che hanno aderito al sistema di scambio Europool, viene meno il relativo addebito, a condizione che i bancali vengono immediatamente scambiati quando la merce viene scaricata. Il pedaggio viene addebitato separatamente ed è da pagare dal compratore in aggiunta al listino prezzi.
5. Le spese per il carico destinato all’estero come dazi, tasse ed altre imposte così come costi per lo sdoganamento, l’accettazione alle frontiere, nel paese di transito o nel paese di destinazione vengono sostenute dalla Floragard solo previa preventiva esplicita conferma per iscritto.
6. L’aumento delle tariffe di trasporto tra la stipula del contratto e la fornitura è a carico del compratore, così come modifi che legislative / amministrative di diritti, costi, tasse e imposte.
7. In quanto la fabbricazione di torba e la produzione di torba dipende dalle condizioni meteorologiche e se non sono stati accordati termini particolari di fornitura o termini essenziali, la fornitura può avvenire solo indicativamente al termine di fornitura stabilito e nei limiti delle rispettive possibilità di fornitura. Forniture parziali sono ammesse. L’inizio del termine per la fornitura presuppone il tempestivo e regolare adempimento da parte del compratore. La mora del compratore nell’accettare la merce o la violazione colpevole del suo obbligo di
collaborazione, legittima la Flo-ragard a chiedere il risarcimento per il danno causato e/o gli eventuali aumenti delle spese. Riservato il diritto di formulare ulteriori pretese. Quando le predette condizioni sussistono, il pericolo di un perimento fortuito o un peggioramento, anche accidentale della merce, passa al committente, dal momento che questo è in mora nell’accettazione o collaborazione.
8. La Floragard fornisce la merce in commercio che è adatta all’uso comune. La fornitura avviene a (confezione-) unità ossia volume ai sensi del DIN EN 12 580. La struttura della torba (torbiere alte) e di altre materie prime organiche per torbe e prodotti di torba possono essere soggette a variazioni naturali. Anche il peso delle torbe e dei prodotti di torba oscillano in quanto condizionati dalla struttura e dall’umidità. Divergenze della merce rispetto ai campioni o forniture effettuate in passato non valgono come vizio della cosa, tranne che le divergenze sono intollerabili per il compratore.
9. Pretese e diritti dell’acquirente per vizi della merce si prescrivono dopo un anno; il termine inizia a correre dalla consegna della merce. Le incombenze di cui al § 377 HGB valgono nel senso che l’acquirente, che è commerciante ai sensi del HGB, deve denunciare per iscritto entro 8 giorni dalla fornitura e in ogni caso prima della rivendita o trasformazione o utilizzo le irregolarità riconoscibili relative alla quantità, alla fornitura sbagliata della merce e ad altri vizi di cose. Il termine per denunciare i vizi corre – indipendentemente dal passaggio di rischio– con il decorso del giorni di consegna. Per la tempestività della denuncia è determinante il momento di ricevimento della stessa presso la Floragard. Danni da tra-sporto sono da comunicare alla Floragard immediatamente. Se il trasporto della merce è ferroviario, con il camion o per nave, l’acquirente deve eseguire le necessarie formalità con il vettore.
10. Presupposto della responsabilità per vizi della Floragard è che si tratti di un vizio grave. In tale ipotesi il compratore deve concedere alla Floragard la possibilità di fornire entro un adeguato termine la merce esente da vizi (adempimento suc-cessivo); la merce viziata è da restituire. Se l’adempimento successivo dovesse essere impossibile o sproporzionato, Floragard può rifi utare di eseguirlo. In questo caso il compratore può domandare a sua scelta la riduzione del prezzo o di recedere dal contratto; questo vale anche per il ritardo colpevole o il rifi uto dell’adempimento successivo, altrettanto se questo fallisce per la seconda volta. In caso di recesso o di deprezzamento, pretese di risarcimento danni sono escluse, per la parte che eccedono il danno contrattualmente tipico e prevedibile.
11. Per quanto non risulta diversamente stabilito qui di seguito, le pretese sollevate dall’acquirente per altri motivi giuridici (in particolare richieste di risarcimento danni per violazione di obblighi contrattuali accessori, per fatto illecito così come altra responsabilità delittuosa e pretese di risarcimento per spese) sono escluse; questo vale in particolare per pretese da danni esterni ed estranei dalla merce così come per le pretese di risarcimento per la perdita di guadagno. L’esclusione da responsabilità prevista dal comma precedente non vale in ordine alla responsabilità per danni da violazione all’integrità della vita, del corpo o della salute che trova origine in una violazione colpevole degli obblighi di Floragard, del suo rappresentante legale o dei coadiuvanti all’adempimento; non vale inoltre in ordine alla limitazioni di responsabilità per altri danni generata dalla violazione dolosa o gravemente colposa degli obblighi da parte della Floragard, del suo rappresentante legale o del coadiuvante all’adempimento. In caso di violazione colpevole di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo principale) la responsabilità non è esclusa, ma limitata al danno tipico e prevedibile per tale contratto e al valore di acquisto della merce fornita / ordinata. L’esclusione di responsabilità non vale inoltre in caso di assunzione di una garanzia specifi ca o in caso di assicurazione di una determinata qualità, se il vizio inerisce proprio alle stesse e fa scattare la responsabilità del fornitore. La garanzia o assicurazione nel senso di un aggravamento di responsabilità o assunzione di una particolare responsabilità valgono solo se i termini “garanzia” e “assicurazione” sono esplicitamente menzionati. Riferimenti sulle norme nel traffi co commerciale e clausole di stile non contengono alcuna garanzia di qualità ai sensi del § 443 BGB.
12. Noi forniamo esclusivamente prodotti naturali. Questi sono soggetti al naturale processo di degradazione e/o di mineralizzazione e possono contenere in numero esiguo saprofi te nematodi e organismi. Ne risulta che possono generarsi possibile micorrizie che non costituiscono vizi del prodotto. Per conservare la qualità, ogni prodotto dovrebbe essere conservato in un luogo fresco e asciutto, questo signifi ca lontano dal sole e non esposto alle precipitazioni. I nostri prodotti dovrebbero essere elaborati in tempi ravvicinati, in quanto un deposito prolungato può pregiudicare la qualità del prodotto.
13. Pretese secondo la legge sulla responsabilità per danni da prodotto così come pretese da regresso al produttore restano impregiudicate dalle presenti condizioni generali.
14. All’accettazione di cambiali, il compratore deve sostenere le spese relative. Assegni e cambiali vengono accettate salvo buon fi ne. Questa disposizione vale anche se al compratore è stato concesso lo sconto di cambiali o un credito d’accettazione per il pagamento. Anche senza i presupposti del § 321 BGB la Floragard può chiedere in ogni tempo una garanzia.
15. Gli importi delle fatture scadono entro 10 giorni dal ricevimento senza particolare intimazione e sono da pagare. Se il compratore non paga a scadenza, egli deve dal giorno della scadenza interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/02 senza alcuna monitoria, tenuto conto che Floragard ha già adempiuto. Luogo di esecuzione del pagamento è la sede di Floragard. Se il compratore non paga a scadenza o se non paga il debito per intero, allora la Floragard per questo inadempimento può recedere dal contratto ai sensi del § 323 BGB ed è libera in riferimento ad altri -ulteriori– obblighi di fornitura a sollevare l’eccezione di inadempimento o comunque il pericolo nell’adempimento ai sensi del § 321 BGB così come può dichiarare scaduti i crediti ancora aperti nei confronti del compratore.
16. Sulla merce che il compratore acquista nell’ambito della sua attività commerciale dalla Floragard, la Floragard si riserva il diritto di proprietà, sino a quando sono stati pagati tutti i crediti dal compratore e nascenti dal rapporto d’affari, compresi i crediti che matureranno in futuro, nascenti da contratti stipulati contemporaneamente o anche di seguito. Questo vale anche quando singoli o tutti i crediti di Floragard vengono inseriti in una fattura corrente ed è tratto il saldo e questo è stato ricono-sciuto. In caso di ritardo nel pagamento (relativo a crediti di prezzo d’acquisto o cambiali scadute) o di altra violazione degli obblighi da parte del compratore, dopo la sollecitazione / monitoria al pagamento senza esito positivo, Floragard è autorizzata a ritirare la merce e il compratore è obbligato alla restituzione, salvo il maggiore danno. L’atto di ritiro della merce fornita da parte della Floragard rappresenta un recesso dal contratto solo qualora questo viene dichiarato esplicitamente dalla Floragard. Il compratore è autorizzato a rivendere la merce nell’ordinario andamento degli affari, alla condizione che i crediti nascenti dalla rivendita passano nel seguente modo alla Floragard: il compratore cede già da subito tutti i crediti con i relativi diritti accessori nascenti dalla rivendita o per altro motivo giuridico nei confronti dell’acquirente o terzo, e indipendentemente dal fatto che la merce parafernale viene rivenduta senza o dopo la lavorazione. Il compratore è autorizzato alla riscossione di tali crediti per conto della Floragard anche dopo la cessione. L’autorizzazione della Floragard, a comunicare la cessione e/o di riscuotere direttamente il credito, rimane ferma, tuttavia Floragard si impegna a non riscuotere il credito, fi no a quando il compratore adempie regolarmente al suo obbligo di pagamento. Floragard può pretendere che il compratore le rende noto i crediti ceduti e i relativi debitori, e che le vengano comunicati i dati necessari per la riscossione, consegnata la relativa documentazione e comunicata al debitore l’avvenuta cessione. Se la merce viene rivenduta insieme a merce che non appartiene alla Floragard, allora la cessione è effi cace sino all’ammontare del prezzo pattuito tra la Floragard e il compratore ceduto. L’elaborazione/lavorazione dei beni in riserva di proprietà così come la mescolazione avvengono per la Floragard come produttore ai sensi del § 950 BGB senza che la stessa può essere obbligata. Alla merce elaborata si trasferisce la riserva di proprietà ai sensi di queste condizioni. Se il bene viene elaborato o inseparabilmente mescolato con beni che non appartengono alla Floragard, allora la Floragard acquista la comproprietà della cosa nuova in proporzione al valore fatturato del bene fornito con riserva di proprietà rapportato al valore fatturato dell’altra merce utilizzata al tempo dell’elaborazione o commistione. Il diritto di comproprietà così sorto costituisce l’oggetto della riserva di proprietà ai sensi delle presenti condizioni. La Floragard si impegna a rinunciare alle garanzie che le competono quando il loro valore eccede i crediti da assicurare e non ancora pagati di oltre il 20%. Il compratore è autorizzato o legittimato alla rivendita o utilizzo della merce alla condizione che i crediti ai sensi dei commi precedenti passano effettivamente alla Floragard. Il compratore può vendere o utilizzare i beni vincolati dalla riserva di proprietà nell’usuale ed ordinario andamento degli affari, ma non è autorizzato in particolare a darli in pegno o a cederli in garanzia. Il compratore è obbligato ad informare immediatamente Floragard, consegnandole la documentazione necessaria per proporre opposizione (in particolare verbali di pignoramento o assegnazione di beni e simili) qualora i beni oggetto della riserva di proprietà siano oggetto di atti esecutivi o altri da parte di terzi. Contemporaneamente il compratore è tenuto ad aggiungere all’informazione un’asseverazione giurata sull’identità degli oggetti pignorati. Con sospensione dei pagamenti, istanza o apertura del fallimento si estingue il diritto di rivendita e all’utilizzo dei beni oggetto di riserva di proprietà e il permesso di riscossione dei crediti ceduti; con protesto dell’assegno o della cambiale si estingue ugualmente il permesso di riscossione. Con pagamento di tutti i crediti della Floragard nati dai rapporti d’affari, la proprietà dei beni oggetto di riserva di proprietà e dei crediti ceduti passa al compratore.
17. Circostanze che rendono la produzione o fornitura della merce ordinata impossibile o ostacoli nella produzione o fornitura che sono superabili solo con sforzi sovraumani come la forza maggiore, guerra, tumulto, sciopero, serrata, provvedimenti d’autorità o legislativi non imputabili a Floragard, rottura di macchina e altri inconvenienti di funzionamento dell’attività, anche quando condizionati dagli agenti atmosferici o dal traffi co e tanto se colpiscono Flo-ragard quanto anche gli stabilimenti di fornitura ed altri fornitori esonerano Floragard per la durata dell’impedimento o delle conseguenze dello stesso dagli obblighi di fornitura, senza che per la Floragard sussiste peraltro un obbligo di adempimento successivo o risarcimento del danno. In questi casi, se la fornitura non è stata eseguita 2 mesi dopo la stipula del contratto o la richiesta di spedizione, ne parzialmente o per intero, sia il compratore che la Floragard hanno il diritto di recesso da quella parte del contratto che riguarda precisamente la merce colpita dall’impedimento o dall’inconveniente, senza che può esser chiesto il risarcimento dei danni. La relativa dichiarazione deve pervenire all’altro contraente entro due settimane.
18. Per le presenti condizioni generali e tutti i rapporti giuridici tra la Floragard e il compratore vale il diritto della Repubblica Federale di Germania. La convenzione UNCITRAL non trova applicazione. In caso di discordanza di interpretazione tra le presenti condizioni generali e la versione originale in lingua tedesca, prevale quest’ultima.
19. Se una disposizione delle presenti condizioni dovesse essere o diventare ineffi cace, questo non vale ad intaccare la validità delle disposizioni residue. Foro esclusivo per tutte le controversie nascenti direttamente o indirettamente dal presente rapporto contrattuale è la sede della Floragard ad Oldenburg.
aggiornato il 01.03.2009